Descrizione
AVVISO AI CITTADINI
Nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, i comuni potranno rilasciare un documento di identità provvisorio, valido per un massimo di sei mesi e non rinnovabile
Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno, del decreto-legge 108/2026 “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità”.
L’art.12, nello specifico, introduce misure transitorie e urgenti per garantire la continuità dell’identificazione personale e dei rapporti giuridici nelle more del completo passaggio dalla carta d’identità cartacea alla carta d’identità elettronica (CIE). Le disposizioni incidono direttamente sull’attività degli uffici comunali, in particolare anagrafe e servizi demografici.
Validità della carta d’identità cartacea nei contratti
Per tutti i rapporti contrattuali, pubblici o privati, stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la carta d’identità cartacea sia stata utilizzata per identificare le parti, il documento mantiene piena validità fino alla propria scadenza naturale, limitatamente a quel rapporto contrattuale.
I Comuni devono quindi considerare valido il documento cartaceo già utilizzato in tali contesti, senza richiedere integrazioni o sostituzioni.
Utilizzo del documento cartaceo nei rapporti con la PA
Fino al 31 gennaio 2027, la carta d’identità cartacea non scaduta, nelle more del rilascio della CIE, può essere utilizzata:
· nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi;
· per l’esercizio di diritti fondamentali;
· per l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
· per consegna di posta e atti giudiziari;
· per operazioni bancarie, finanziarie o postali (ritiro o deposito di denaro).
Per gli uffici comunali ciò comporta l’obbligo di accettare il documento cartaceo nei procedimenti amministrativi rientranti in tali ambiti.
Rilascio del documento d’identità provvisorio
Fino al 31 dicembre 2027, in situazioni di urgenza e in attesa del rilascio della CIE, il sindaco può rilasciare un documento d’identità provvisorio, con le seguenti caratteristiche:
· validità massima di sei mesi;
· non rinnovabile;
· conforme a un modello ministeriale;
· da restituire obbligatoriamente al Comune al momento del ritiro della CIE.
Si tratta di una competenza diretta del Comune, da esercitare caso per caso.
Natura e limiti del documento provvisorio
Il documento provvisorio:
· è considerato carta valori;
· costituisce titolo valido per l’espatrio, ai sensi della normativa di pubblica sicurezza;
· è soggetto alle regole previste per i documenti di identità, in quanto compatibili.
Al momento del rilascio, il Comune deve informare il cittadino che alcuni Stati esteri potrebbero non accettarlo per l’ingresso nel proprio territorio.
Il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile
f.to Patrizia Esposito
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Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026, 15:43